Mediazione Civile e Commerciale: novità e approfondimenti giurisprudenziali”
- stefania ramoino
- 11 giu
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Tribunale di Torino, sentenza numero 621 del 5 febbraio 2025
Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Torino, con la sentenza numero 621 del 5 febbraio 2025, ha escluso che la mediazione proposta nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo possa interrompere il termine previsto all’art. 641, primo comma, cpc, con la conseguenza che l’opposizione successiva dovrà considerarsi inammissibile in quanto tardiva.
Il Giudice ha ritenuto, sul punto, non condivisibile la tesi dell’opponente, secondo la quale l’introduzione del procedimento di mediazione verrebbe ad interrompere il termine de quo in ossequio a quanto statuisce l’art. 8, secondo comma, del d.lgs. 28/2010, a mente del quale la domanda mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.
Il ragionamento attraverso il quale si è mosso il giudicante trae la sua scaturigine dalla seguente domanda: può il citato art. 8 applicarsi, oltre alle decadenze di natura sostanziale, indiscriminatamente a tutti i termini processuali, ed in particolare a termini endoprocessuali quali appunto quello previsto dall’art. 641, primo comma, cpc ?
Il Tribunale sabaudo, pur nella consapevolezza che, a titolo esemplificativo, la mediazione abbia pacificamente effetto interruttivo del termine di impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1137 cc, esclude che il riferimento alla decadenza contenuto nella norma in esame si possa applicare indiscriminatamente a tutti i termini processuali.
In particolare, con riferimento al procedimento monitorio, il termine previsto per la proponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo è non solo perentorio, ma anche improrogabile ai sensi dell’art. 153 cpc, in considerazione del fatto che il suo decorso è finalizzato a stabilizzare il provvedimento giudiziario.
Tra l’altro, già all’interno della disciplina della mediazione, è previsto un bilanciamento tra il favor per detto istituto e le esigenze di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo:
nell’onere di promuovere la mediazione in capo all’opponente;
nella previsione che la stessa vada esperita solo dopo la pronunzia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
L’idea che, in pendenza di una controversia, l’iniziativa del debitore di proporre la mediazione possa interrompere il termine di cui all’art. 641, primo comma, cpc - e frustrare così le esigenze che vi sono connaturate - appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all’impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutorietà, sia perché si presterebbe all’utilizzo della mediazione a scopo dilatorio: ecco la ragione per la quale il Tribunale in commento ha ritenuto l’opposizione proposta tardiva e dunque inammissibile, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
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