Mediazione Civile e Commerciale: novità e approfondimenti giurisprudenziali”
- stefania ramoino
- 11 giu
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Sul punto è stato, infatti, efficacemente osservato come la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 debba essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto e non con riguardo alle domande formulate da quest’ultimo nei confronti di terzi chiamati in quanto
una diversa soluzione comporterebbe un eccessivo ed ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio;
le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione;
l’art. 5 del d.lgs 28/2020 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.
Appare altresì evidente come una simile interpretazione restrittiva di detta disciplina si inserisca nel solco tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero 3452 del 7 febbraio 2024, che, come è noto, ha stabilito che, quando viene introdotta in giudizio una domanda riconvenzionale che rientra nelle materie di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 e su di essa non sia stata svolta la mediazione, non è necessario proporre una nuova domanda di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità: l’obbligo di promuovere la mediazione riguarda infatti solo l’atto che introduce il giudizio in via principale e non le domande riconvenzionali.



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