top of page

Azione di restituzione e donazione

  • Immagine del redattore: stefania ramoino
    stefania ramoino
  • 12 nov 2025
  • Tempo di lettura: 2 min


Dovrebbe a breve cadere uno dei capisaldi che per oltre 80 anni hanno garantito ampia tutela alle ragioni dei legittimari (ovvero sia coniuge, unito civilmente e discendenti del defunto), nel caso in cui beni (in particolare immobili e quote societarie), donati dal de cuius in vita, siano stati successivamente venduti.

Come è noto, il codice civile riserva ai legittimari la cosiddetta quota di legittima, che il de cuius non può intaccare né con donazioni, né con un testamento che ne leda la consistenza.

Ove ciò avvenga, gli artt. 553 e segg. del codice civile disciplinano l’azione di riduzione volta a reintegrare la quota riservata appunto ai legittimari.

Tra le varie fattispecie ivi contemplate particolare rilievo, per le conseguenze nella gestione dei traffici commerciali, assume l’art. 563 del codice civile, a mente del quale “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili” (cfr. comma 1).

Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce poi le modalità con le quali dovrà essere esperita l’azione di restituzione, da proporre secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.

Pur prevedendo il terzo comma che “il terzo acquirente” possa “liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro”, non v’è chi non veda come una simile facoltà, riconosciuta ai legittimari seppur nel termine di venti anni dalla trascrizione della donazione (locuzione questa introdotta dall'art. 2, comma 4 novies lett. a), n. 2, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80), renda il bene oggetto di donazione scarsamente appetibile dal punto di vista commerciale, proprio perché chi lo acquista potrebbe vedersi coinvolto in una lite ereditaria tra soggetti del tutto estranei anche a distanza di parecchi anni dalla donazione e subire così la riduzione.

Vero è che costui potrebbe agire nei confronti del donatario che ha alienato l’immobile, ma le possibilità che possa ottenere una qualche soddisfazione monetaria risultano assai scarse sol che si consideri il fatto che il presupposto dell’azione di restituzione è appunto l’incapienza del patrimonio del donatario alienante.

Ebbene, il legislatore pare ora intenzionato a riformare profondamente l’istituto.

Il Ddl di semplificazione 2025, approvato dal Senato ed ora al vaglio della Camera, dovrebbe abolire l’azione di restituzione in oggetto, riducendo le tutele in capo ai legittimari lesi, ma conferendo maggiore stabilità e certezza nelle compravendite immobiliari.

Se infatti il donatario alienante risulti incapiente a fronte dell’azione di riduzione promossa dal legittimario, quest’ultimo non potrà più agire nei confronti di chi abbia acquistato dal donatario il bene donatogli dal de cuius e dunque rimarrà insoddisfatto, con piena salvezza però dell’acquisto del terzo avente causa.

 
 
 

Commenti


bottom of page