LA CASSAZIONE TORNA A MISCHIARE LE CARTE IN TEMA DI MEDIAZIONE
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La Riforma Cartabia sembrava aver chiarito in maniera sufficientemente adeguata l’annosa e,
per certi versi, stucchevole questione relativa alle modalità con le quali la parte, impossibilitata
a presenziare personalmente all’incontro di mediazione, possa farsi rappresentare da un terzo.
Sappiamo, infatti, che, sul punto, la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha assunto negli anni posizioni ondivaghe e contrastanti, giungendo addirittura a sostenere che detta sostituzione potesse avvenire solo a fronte del rilascio da parte del delegante al delegato di una procura speciale notarile.
La Riforma Cartabia, come detto, si è procurata, a mio sommesso avviso, di sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo, integrando l’art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, con il comma 4 bis, a mente del quale “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.
Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.
Ferma dunque, ai sensi del richiamato comma 4, la necessità che le parti partecipino personalmente agli incontri di mediazione, il legislatore, consapevole del fatto che, nel corso di una mediazione, possano ricorrere/subentrare giustificati motivi tali da impedire al soggetto (sia esso persona fisica, che persona giuridica) di presenziare dinnanzi al mediatore, ha appunto previsto che questi possa a ciò delegare, mediante il solo conferimento di una procura sì speciale, ma né notarile, né con firma autenticata, un rappresentante, che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
La norma pare chiara e scevra di qualsivoglia dubbio interpretativo, rendendo possibile l’inizio o la prosecuzione della mediazione, quando la parte non possa partecipare per giustificati motivi a taluni incontri.
Come gli operatori del diritto ben sanno, infatti, in questi casi comparirà l’avvocato, il quale, munito della procura di cui ai capoversi precedenti e, ca va sans dire, ampiamente a conoscenza dei fatti oggetto della controversia, rappresenterà il proprio cliente, consentendo che la mediazione possa iniziare, proseguire e/o concludersi.
Troppo bello per essere vero ?
Forse, perché una recente ordinanza della Corte di Cassazione - la numero 9608 pubblicata il 15 aprile 2026 - ha espressamente escluso che la parte in mediazione possa farsi rappresentare, seppur in forza di una procura speciale sostanziale, dal proprio avvocato, ove naturalmente sussistano motivi che ne giustifichino l’assenza, sul presupposto che:
. il legale non può cumulare i due ruoli;
. verrebbe in questo modo frustrato l’obiettivo della mediazione di riattivare il dialogo ed il confronto fra i litiganti;
. sarebbe del tutto inutile prevedere un incontro deputato a fornire alle parti le informazioni sulla mediazione, se poi a questo incontro potesse partecipare il solo avvocato, che, per obbligo deontologico e di legge, dovrebbe già conoscere lo strumento.
Quale la soluzione offerta ?
Conferire detta delega ad un terzo, che non sia il legale della parte, ma che comunque conosca adeguatamente i fatti di cui si discute.
Tra l’altro, leggendo con attenzione la pronuncia, non è neppure dato sapere se il divieto in oggetto sia limitato al solo primo incontro o debba valere anche per qualsivoglia incontro successivo.
Come è facilmente intuibile dal preambolo che l’ha introdotta, chi scrive ritiene non condivisibili le conclusioni a cui la Suprema Corte è giunta nell’ordinanza in commento, dal momento che:
il comma 4 bis dell’art. 8 non vieta in alcun modo il cumulo qui escluso dai giudici di legittimità;
l’obiettivo di riattivare il dialogo ed il confronto fra i litiganti non sarebbe comunque garantito, anche qualora la parte si facesse rappresentare da un soggetto terzo diverso dal proprio avvocato;
il primo incontro di mediazione non si esaurisce certo in una mera attività di informazione, ma ha la funzione di indurre le parti a cooperare lealmente ed in buona fede, perché la mediazione possa proseguire e concludersi all’esisto di uno o più confronti effettivi.
Il tutto senza dimenticare il fatto che la nota sentenza della Corte di Cassazione numero 8473 del 2019 (confermata per altro da altra sentenza, sempre della Cassazione, numero 20643 del 2023) ha espressamente previsto la possibilità che la parte in mediazione possa farsi rappresentare dal proprio legale mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale.



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