RAPPORTI TRA PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI E SEQUESTRI E CONFISCHE PENALI

L’argomento, particolarmente dibattuto e controverso sia in dottrina che in giurisprudenza, oggetto del presente commento è assurto in questi giorni agli onori delle cronache grazie ad una chiara e condivisibile sentenza della Corte costituzionale (numero 126 dell’8 giugno 2026 – Presidente Giavanni AMOROSO), con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
La complessità e i plurimi richiami normativi contenuti in detto dispositivo impongono al commentatore di operare un preliminare inquadramento sistematico della vicenda, al fine di meglio chiarire quale sia la portata chiarificatrice della sentenza che ci occupa.
*
Con ordinanza 9 ottobre 2025 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 321, comma 2, del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale, nonché alla confisca stessa, si applichi la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), “anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie”», ivi ravvisando la violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La questione assume nella pratica una notevole rilevanza, in quanto la norma attenzionata rende (rectius rendeva) opponibile, in relazione ad un medesimo immobile, il provvedimento di confisca ordinaria (o il sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto il pignoramento prima dell’emissione o della trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato).
*
Ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale e ritenuto di poter in seno ad esso sollevare incidente di legittimità costituzionale in funzione dell’enunciazione del principio di diritto, la Corte costituzionale fornisce preliminarmente una sintetica illustrazione del quadro normativo e giurisprudenziale, muovendo dalla disciplina del codice antimafia sulla tutela dei terzi.
Tale disciplina è contenuta nel Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e segnatamente nel titolo IV, intestato «La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali» (artt. 52-65).
In codesto ambito assume particolare rilevo l’art. 55 cod. antimafia, a mente del quale, una volta disposto il sequestro di prevenzione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive (comma 1), mentre quelle pendenti restano sospese, estinguendosi in relazione ai beni per i quali intervenga la successiva confisca (comma 2).
Tra l’altro, con la confisca di prevenzione, a norma del precedente art. 45, comma 1, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, e quindi anche dalle ipoteche eventualmente iscritte, cosicché i diritti dei terzi sui beni medesimi sono soddisfatti entro i limiti e nelle forme di cui alla disciplina speciale del medesimo codice.
A tal fine, il codice, negli artt. 57-61 (a cui si rimanda), appronta un subprocedimento, condotto dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, all’esito del quale i crediti ammessi vengono soddisfatti, nell’ordine delle cause di prelazione, applicata la falcidia di legge (il 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, previa detrazione delle spese del procedimento di confisca, di amministrazione dei beni sequestrati e di accertamento dei diritti dei terzi, ex art. 53 cod. antimafia).
Fermo restando che, perché non vengano pregiudicati dalla confisca, i crediti in oggetto debbano risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro e i diritti reali di garanzia siano costituiti in epoca anteriore al sequestro, l’art. 52, comma 1, cod. antimafia richiede poi ulteriori condizioni, in deroga alle regole generali del diritto civile.
Segnatamente,
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
Attesa la peculiarità di tale normativa, fino all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, la stessa è sempre stata considerata una disciplina speciale, insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dell’ambito delle misure di prevenzione (Corte di cassazione 6 luglio 2017, n. 36092), con conseguente operatività, in tutte le altre ipotesi, della tutela ordinaria del terzo, in base alla regola comune della priorità temporale (Corte di cassazione 30 maggio 2019, n. 30422).
*
Come detto, il quadro è radicalmente mutato per effetto dell’art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d’impresa, che ha modificato il comma 1-bis dell’art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., il quale rinvia ora alle disposizioni del titolo IV del Libro I del codice antimafia, “ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria”, per l’ipotesi in cui “il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale”.
Tale ultimo richiamo comporta evidentemente che la disciplina del codice antimafia sui diritti dei terzi abbia perso l’originaria connotazione speciale, assumendo, di contro, un tratto di generalità.
*
Il Giudice delle Leggi, nell’affrontare la questione, osserva come, nella fattispecie de qua, si realizzi una irragionevole e sproporzionata compressione della garanzia ipotecaria del credito a danno di chi, il creditore appunto, “ripone affidamento sul patrimonio del debitore e per questo compie, con la diligenza delle buone pratiche, le normali verifiche di solvibilità, tra cui, innanzitutto, la consultazione dei pubblici registri, mobiliari e immobiliari”, non potendosi esigere dallo stesso accertamenti che si estendano ad un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche.
Così come del tutto illogica è la falcidia del credito, che comporta un ingiustificato sacrificio del patrimonio del creditore, in buona fede ed estraneo al reato del debitore.
*
Ecco sostanzialmente le ragioni per le quali la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, “nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia”.
*
Non sfugge da ultimo al commentatore l’esplicito invito rivolto, al termine del suo pronunciamento, dal Giudice delle Leggi al legislatore “ad introdurre, nell’esercizio della sua discrezionalità e nel rispetto della Costituzione, un’apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato”.



Commenti